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Dipartimento delle Finanze - Consultazioni pubbliche

Consultazioni chiuse

Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455, articoli 2 e 3, e della Direttiva (UE) 2019/1995

Inizio consultazione: 30 dicembre 2020
Termine invio contributi: 15 gennaio 2021

Argomento:

Le Direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, che fanno parte del c.d. "pacchetto e-commerce",  hanno apportato modifiche alla Direttiva 112/2006/CE e alla Direttiva 2009/132/CE per semplificare gli obblighi IVA delle imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.
L'esigenza di modificare le disposizioni delle Direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE è emersa alla luce dei cambiamenti tecnologici hanno portato a una crescita considerevole  del commercio elettronico e delle vendite a distanza di beni, con le conseguenti esigenze di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni e di proteggere, al contempo, il gettito fiscale degli Stati membri.
 
Le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1 gennaio 2021; tuttavia, in risposta alla pandemia di COVID-19, la data di recepimento e' stata rinviata al 30 giugno 2021.
 
La disciplina, che si applichera' dal 1 luglio 2021, riguarda le seguenti operazioni:


1)           le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
2)           le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
3)           le cessioni domestiche di beni facilitate tramite l'uso di piattaforme elettroniche;
4)           le forniture di servizi a persone che non sono soggetti passivi IVA,  da parte di operatori economici  UE e non UE.
 
Al fine di adattare le regole IVA alla evoluzione del mercato globale, sono state adottate le seguenti principali  misure:
-    per assicurare la riscossione effettiva dell'IVA e ridurre, nel contempo,  gli oneri a carico  dei venditori sottostanti, e' previsto, a determinate condizioni,  che per le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche i soggetti che gestiscono tali piattaforme siano coinvolti nella riscossione dell'IVA e assumano il ruolo di "rivenditori";
 
-    per ridurre gli adempimenti gravanti sulle microimprese,  e' previsto che,  a determinate condizioni ed entro il limite di importo non eccedente 10.000 euro,  le prestazioni di servizi resi a consumatori  finali di  un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano assoggettate a IVA nello Stato  del prestatore /cedente. Tale soglia, gia' applicata dal 1 gennaio 2019 ai servizi TTE (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici), a partire dal 1 luglio 2021, comprendera' anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
 
-    per evitare che gli operatori economici  debbano identificarsi in ogni Stato membro, e' previsto che il regime speciale MOSS (Mini Sportello Unico), riservato ai soli servizi TTE a consumatori finali (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici)   diventi  regime  OSS (Sportello Unico) e sia   esteso a tutti i servi B2C e alle vendite a distanza intracomunitarie;
 
-    un regime analogo, IOSS (Sportelo Unico per le importazioni), parimenti opzionale, e' stato istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi ed e' stato introdotto un regime speciale, facoltativo,  per la dichiarazione e riscossione dell'IVA all'importazione  nei casi in cui non sia applicato il regime IOSS;
 
-    per evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori UE ed extra-UE e' stata abrogata l'esenzione dall'IVA per le piccole spedizioni di cui alla Direttiva 2009/132/CE .
 
In vista della definizione del decreto, gli operatori economici interessati sono invitati a formulare osservazioni e proposte sulla documentazione posta in consultazione.
 
L'iniziativa e' rivolta a quattro categorie di utenti: 1) Associazioni di categoria  e  professionali, 2) Operatori economici e Professionisti, 3) Centri di Ricerca/Universita', 4) Privati cittadini.
 
La consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione.


Schema  D.Lgs

Relazione illustrativa

Tabella di concordanza

 



Esito:


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