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Dipartimento delle Finanze - Consultazioni pubbliche

Consultazioni chiuse

Consultazione pubblica su “COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements”

Inizio consultazione: 15 dicembre 2017
Termine invio contributi: 23 gennaio 2018

Argomento:

Il 21 giugno 2017 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva COM(2017)335 - versione in inglese e versione in italiano - che introduce obblighi di disclosure alle autorità fiscali per gli intermediari (consulenti, avvocati, banche) e/o contribuenti coinvolti nell'elaborazione di schemi di pianificazione fiscale finalizzati alla elusione o evasione delle imposte da parte dei clienti che li utilizzano. La proposta si basa ampiamente sulle raccomandazioni del Rapporto dell'Azione 12 del progetto BEPS con la quale l'OCSE ha esaminato le principali normative esistenti in tema di trasparenza degli intermediari (Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Corea, Portogallo, Sudafrica), fornendo una serie di best practices sugli obblighi di notifica alle amministrazioni fiscali degli schemi di pianificazione fiscale elaborati da parte degli intermediari.

L'obiettivo delle mandatory disclosure rules è quello di scoraggiare la promozione e implementazione di schemi elusivi, se necessario contrastandoli quando vengono comunque implementati a seguito di notifica alle autorità fiscali. Inoltre, la proposta di Direttiva mira a rafforzare l'efficacia del Common Reporting Standard, ovvero dello standard comune di comunicazione delle informazioni sui conti finanziari tra autorità fiscali, con l'intento di ostacolare anche gli schemi finalizzati ad aggirarlo.

In dettaglio, la proposta di Direttiva tende ad introdurre nell'ordinamento europeo una serie di regole volte a disciplinare modalità e tempistiche relative all'obbligo di disclosure degli schemi da parte degli intermediari e prevede fattispecie di esonero dall'obbligo di notifica laddove la normativa nazionale sottoponga l'intermediario al segreto professionale o l'intermediario risieda in un Paese terzo. Nei casi di esonero dell'intermediario, l'obbligo di notifica graverà sul contribuente.

L'approccio seguito dalla Commissione è inoltre coerente con i contenuti della G7 Bari declaration on fighting tax crimes and other illicit financial flows, approvata sotto Presidenza italiana del G7, con la quale si è chiesto all'OCSE di iniziare a discutere possibili soluzioni per far fronte agli accordi intesi ad eludere le segnalazioni secondo il Common Reporting Standard o volti a schermare l'identità dei beneficiari effettivi attraverso l'utilizzo di strutture giuridiche non trasparenti. A tal fine, si è chiesto di considerare anche l'elaborazione di ulteriori obblighi di disclosure degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, secondo quanto delineato nel Report sull'Azione 12 del progetto BEPS.
L'OCSE ha concentrato i suoi lavori sul rafforzamento degli obblighi di disclosure degli accordi elusivi del Common Reporting Standard e delle strutture offshore, redigendo un documento  attualmente oggetto di consultazione pubblica fino al 15 gennaio. Gli input delle parti interessate saranno considerati nella preparazione del rapporto che sarà inviato ai Ministri delle Finanze del G7 sotto la Presidenza canadese.
 
Con la presente consultazione pubblica si vuole offrire la possibilità ad una platea più vasta possibile di fornire sulla proposte che accompagnano la Comunicazione della Commissione, le ritenute osservazioni e commenti.
L'iniziativa è rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazione economico professionale, 2) Professionista, 3) Centro di Ricerca/Università, 4) Privato cittadino.
In particolare si chiedono agli interessati osservazioni su ciascuno dei documenti proposti in consultazione e, rispetto ad ognuno, rispettivamente, sui capitoli che lo compongono e sull'articolato, inclusi i Considerando, distintamente o su uno o più degli stessi, in ogni caso identificandoli.
La consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione.



Esito:


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