Inizio consultazione: 12 aprile 2019
Termine invio contributi: 26 aprile 2019
Argomento:
Gli operatori economici che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate (articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972) avranno l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in luogo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a euro 400 mila, ovvero a partire dal 1° gennaio 2020, per i contribuenti con volume d’affari inferiore a euro 400 mila (articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127/15).
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica potrà essere effettuata mediante registratori di cassa telematici (in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.10.2016), ovvero utilizzando altri strumenti che garantiscano la sicurezza e la inalterabilità dei dati, che saranno regolamentati da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
Con apposito decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze può prevedere specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata dall’operatore IVA come, ad esempio, per le attività già oggi esonerate dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali (articolo 2 del d.P.R. n. 696/1996).
In vista della definizione del decreto, le associazioni di categoria degli operatori economici interessati sono invitate a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare.
I contributi pervenuti non generano alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione.
Esito: