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Dipartimento delle Finanze - Consultazioni pubbliche

Consultazioni chiuse

- COM(2018) 21 final, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

Inizio consultazione: 16 febbraio 2018
Termine invio contributi: 20 marzo 2018

Argomento:

La Proposta di Direttiva COM(2018)21final che emenda la Direttiva 2006/112/CE (regime generale dell 19imposta sul valore aggiunto) per quanto riguarda i regimi speciali per le piccole e medie imprese mira a creare un sistema più moderno e semplificato per le PMI. In particolare, essa mira a:
i) ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le PMI sia a livello nazionale che a livello dell'UE;
ii) ridurre le distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale che a livello dell'UE;
iii) ridurre l'impatto negativo degli effetti generati da differenti soglie di esenzione in deroga;
iv) favorire la conformità da parte delle PMI e il monitoraggio da parte delle amministrazioni fiscali.
La proposta prevede, in via generale:
- l 19attribuzione di forme di esenzione a tutte le piccole imprese UE, indipendentemente dal fatto che siano stabilite nello Stato membro in cui si applicherà l'IVA;
- fissazione di un valore aggiornato per il livello massimo delle soglie di esenzione nazionali;
- introduzione di un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a beneficiarne;
- introduzione di obblighi semplificati in materia di IVA sia per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, sia per quelle che non ne beneficiano.
Più nel dettaglio, la proposta presentata dalla Commissione prevede:
- l 19introduzione di una soglia di fatturato di 2 milioni di euro in tutta l'UE, al di sotto della quale le imprese possono accedere ai vantaggi delle misure di semplificazione, indipendentemente dal fatto che siano già state esentate dall'IVA nei singoli Stati membri;
- la possibilità per gli Stati membri di liberare tutte le PMI che beneficiano di un'esenzione dall'IVA dagli obblighi relativi all'identificazione, alla fatturazione, alla contabilità o dichiarativi;
- l 19introduzione di una soglia di fatturato di ac 100.000 a livello UE, al di sotto della quale gli Stati membri possono consentire alle imprese di beneficiare dell'esenzione dall'IVA (oggi la soglia è di 5.000 euro su base nazionale);
- l 19introduzione di un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a utilizzare l'eventuale esenzione oggi applicata sulla base di deroghe preesistenti.
Con la presente consultazione pubblica si vuole offrire la possibilità ad una platea più vasta possibile di fornire le ritenute osservazioni e commenti.
L 19iniziativa è rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazione economico professionale, 2) Professionista, 3) Centro di Ricerca/Università, 4) Privato cittadino.
In particolare si chiedono agli interessati osservazioni sulla proposta in generale, sull 19articolato, inclusi i considerando, distintamente o su uno o più degli stessi, in ogni caso identificandoli.

La consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per l 19Amministrazione.

 



Esito: <p> <strong><u>1. Introduzione</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Lo scorso 18 gennaio, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva del Consiglio volta a modificare la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire minori oneri di conformità e parità di condizioni tra le piccole imprese residenti o meno in un dato Stato Membro. Conseguentemente la proposta COM(2018) n. 21 prevede un riesame della normativa comunitaria per creare un sistema moderno e semplificato per le piccole imprese riducendo:</p> <p> - i costi di conformità in materia di IVA, sia a livello nazionale che a livello europeo;</p> <p> - le distorsioni della concorrenza;</p> <p> - l'impatto negativo del cosiddetto “effetto soglia” (ovvero le piccole imprese rallentano la loro crescita per evitare di superare il limite nazionale di esenzione), favorendo la conformità delle imprese ed il monitoraggio delle Amministrazioni fiscali.</p> <p> &nbsp;</p> <p> La Commissione ritiene che il sistema attuale abbia effetti distorsivi sulla concorrenza sui mercati nazionali e della UE. Con riferimento al mercato UE, la franchigia per le piccole imprese in uno Stato membro, di cui possono beneficiare solo le imprese ivi stabilite, ha un impatto negativo sulla situazione concorrenziale di quelle stabilite in altri Stati membri che operano sullo stesso mercato.</p> <p> A livello nazionale, le distorsioni derivano dal fatto che gli obblighi semplificati in materia di IVA sono collegati, in linea di principio, all'uso della franchigia per le piccole imprese, ma le imprese escluse dalla franchigia (in quanto hanno superato la soglia del volume d'affari o hanno optato per il regime ordinario dell'IVA) non possono beneficiarne. Questa situazione può comportare l'"effetto soglia", in cui le piccole imprese rallentano la loro crescita per evitare di superare la soglia di esenzione.</p> <p> &nbsp;</p> <p> La proposta della Commissione, in primis, introduce il nuovo art. 280-bis che contiene le definizioni dei diversi concetti necessari per l'applicazione delle disposizioni del regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, accrescendo così la certezza giuridica per i contribuenti.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Gli altri interventi della proposta seguono, più nel dettaglio, la seguente impostazione:</p> <p> - l’introduzione di una soglia di fatturato di 2 milioni di euro in tutta l'UE, al di sotto della quale le imprese possono accedere ai vantaggi delle misure di semplificazione, indipendentemente dal fatto che siano già state esentate dall'IVA nei singoli Stati membri;</p> <p> - la possibilità per gli Stati membri di liberare tutte le piccole imprese che beneficiano di un'esenzione dall'IVA dagli obblighi relativi all'identificazione, alla fatturazione, alla contabilità o dichiarativi;&nbsp;</p> <p> - l’introduzione di una soglia di fatturato di € 100.000 a livello UE, al di sotto della quale gli Stati membri possono consentire alle imprese di beneficiare dell'esenzione dall'IVA (oggi la soglia è di 5.000 euro su base nazionale);</p> <p> - l’introduzione di un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a utilizzare l'eventuale esenzione oggi applicata sulla base di deroghe preesistenti.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Le nuove disposizioni, se approvate, entrerebbero in vigore dal 1° luglio 2022.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>2. La Consultazione pubblica</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> In considerazione della comunicazione COM (2018) 21 final e dell’avvio della discussione riguardante la proposta sopra citata nei gruppi di lavoro del Consiglio, il Dipartimento delle Finanze, ha lanciato, in data 16 febbraio 2018, una Consultazione pubblica aperta a tutti gli interessati, che si è conclusa il 20 marzo u.s..</p> <p> &nbsp;</p> <p> L’obiettivo era quello di offrire la possibilità ad una platea più vasta possibile di le ritenute osservazioni e commenti sulla Comunicazione.</p> <p> &nbsp;</p> <p> A tale scopo è stata predisposta un’apposita applicazione accessibile dal sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, <a href="http://www.finanze.it/"><u>www.finanze.it</u></a>, strutturata in una pagina di presentazione con accesso alla procedura di trasmissione dei contributi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> L’iniziativa si è rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazione economico professionale, 2) Professionista, 3) Centro di Ricerca/Università, 4) Privato cittadino.</p> <p> &nbsp;</p> <p> I contributi sono pervenuti esclusivamente dalla categoria “Associazione economico professionale” .</p> <p> &nbsp;</p> <p> La sintesi degli esiti della Consultazione pubblica qui esposta ha il solo scopo di rendere conto dei contenuti pervenuti in modo anonimo e per gruppi di principali questioni rappresentate.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>3. Le principali questioni rappresentate</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dai contributi pervenuti tramite la Consultazione pubblica sono emerse osservazioni in particolare rispetto alle seguenti questioni:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <em><u>Riduzione degli oneri di conformità fiscale</u></em></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> E’ stato rilevato come, a legislazione vigente, esistano ancora molti ostacoli che impediscono alle piccole imprese di sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico, in quanto una normativa IVA UE, varia e complessa, può imporre un notevole onere amministrativo alle piccole imprese, in particolare per le transazione che investono più Stati membri. Questa situazione non solo ostacola la crescita delle imprese, ma può anche impedire alle stesse di operare nel commercio transfrontaliero e sfruttare, quindi, le opportunità offerte dal mercato unico.&nbsp;</p> <p> Particolare attenzione è stato posta nella segnalazione dell’onerosità degli obblighi amministrativi volti a garantire il buon funzionamento del sistema e un adeguato controllo da parte delle Autorità fiscal degli Stati membri (es.: fatturazione, tenuta di specifica contabilità e presentazione di dichiarazioni IVA, ecc.). Dal rispetto di tali adempimenti derivano i c.d. costi di conformità che risultano maggiormente gravosi per le piccole imprese, essendo proporzionalmente più elevati rispetto a quelli delle aziende di maggiori dimensioni.</p> <p> Attualmente, considerato il suddetto gap funzionale delle piccole imprese rispetto alle grandi imprese, la direttiva UE prevede un regime speciale, in base al quale gli Stati membri possono escludere da IVA la fornitura di beni o servizi da parte di piccole imprese con un fatturato annuo non superiore a una determinata soglia. Tali soglie, al momento, non sono armonizzate tra gli Stati membri, variando da uno Stato membro all’altro. Inoltre, le piccole imprese con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui forniscono beni e servizi, non possono beneficiare di tale esenzione, anche se il loro fatturato è al di sotto della soglia. Ciò viene ritenuto dai partecipanti alla consultazione come un elemento che non garantisce una effettiva parità di condizioni tra imprese, residenti o meno in un dato Stato Membro, e una grave impedimento per la crescita dimensionale delle piccole imprese.</p> <p> Per le suddette riflessioni, i partecipanti alla consultazione hanno valutato positivamente le proposte di modifica da apportarsi alla direttiva IVA, al fine di permettere che il beneficio della franchigia sia fruibile anche dalle imprese non stabilite nello Stato membro in cui effettuano cessioni o prestazioni soggette all'IVA.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <em><u>Miglioramento delle modalità di scambio delle informazioni tra gli Stati membri</u></em></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> I partecipanti alla consultazione hanno segnalato la necessità che le innovazioni normative recate dalla proposta di in esame, siano accompagnate da un effettivo miglioramento dello scambio di informazioni tra le Autorità fiscali degli Stati membri.</p> <p> Al fine di garantire il controllo efficace dell'applicazione delle condizioni di esenzione, infatti, la stessa proposta, prevede che lo Stato membro, in cui è stabilita un'impresa che si avvale della franchigia in altri Stati membri, debba poter raccogliere tutte le informazioni pertinenti sul suo volume d'affari. Pertanto, se una piccole imprese si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento dovrà garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne dovrà informare le Autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi.</p> <p> Secondo i partecipanti alla consultazione è necessario, pertanto, che lo scambio di comunicazioni la cooperazione tra gli Stati Membri abbia i massimi requisiti di efficienza ed economicità di azione. A tal fine, i partecipanti hanno anche proposto la possibilità di creare un meccanismo automatico di cooperazione tra gli Stati Membri (sulla falsariga di quello previsto dalla direttiva n. 2015/2376 direttiva (UE) 2015/2376 del consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale) in tema di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Le informazioni dovrebbero confluire in una nuova banca dati, affinché ogni Stato Membro interessato possa, in tempo reale, verificare l’esistenza dei requisiti di legge che ogni impresa non residente deve possedere per poter usufruire della franchigia.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <em><u>Armonizzazione della documentazione fiscale e contabile</u></em></li> </ul> <p> &nbsp;&nbsp;</p> <p> I partecipanti alla consultazione hanno, altresì, richiamato l’attenzione sulla necessità che i formulari, le dichiarazioni, le modalità di comunicazioni siano le medesime per ogni Stato Membro. In caso contrario, è stata stigmatizzata la possibilità che i costi di conformità a carico delle piccole imprese, anziché ridursi, come auspicato nella proposta in esame, potrebbero aumentare notevolmente. Tale armonizzazione diventerebbe fattore critico per il successo dell’attuazione delle innovazioni normative proposte, nell’ipotesi in cui, alle imprese che vogliano operare in esenzione di IVA in uno Stato Membro diverso da quello in cui sono stabilite, venga richiesto di adempiere a specifici obblighi dichiarativi.</p> <p> &nbsp;&nbsp;</p>


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