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Istanze di affidamento

I soggetti con i requisiti indicati dall'art. 301 - bis, comma 1, del Testo Unico del 23 gennaio 1973 n.43 possono presentare istanza di affidamento in custodia giudiziale dei beni sequestrati o confiscati, entro 40 giorni dalla pubblicazione su questo sito della relativa scheda informativa. L'istanza va presentata all'ufficio indicato nella scheda.

Verificata la legittimazione del soggetto istante, l'ufficio richiede all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'affidamento.

Dal momento della consegna in affidamento del bene gli oneri relativi alla gestione del bene e all'assicurazione obbligatoria in caso di veicoli, natante o aeromobile, sono a carico del soggetto affidatario.

Il bene dev'essere ritirato entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Sono inviati alla distruzione i beni non richiesti entro 40 giorni dalla pubblicazione in questo sito della relativa scheda informativa, quelli per i quali è stata negata l'autorizzazione all'affidamento da parte dell'autorità giudiziaria nonché quelli non ritirati dai soggetti istanti entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.