Data di pubblicazione: 03-MAG-24
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
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1.23 | fino a 15000.00 euro | |||||||
1.53 | oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro | |||||||
1.70 | oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro | |||||||
1.73 | oltre 50000.00 euro |
Si applica l'aliquota dell'1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o piu' figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (sono considerati a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo e' elevato a 4.000 euro). Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.
Articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 - Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
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