Data di pubblicazione: 03-MAG-24
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
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1.73 | fino a 15000.00 euro | |||||||
2.96 | oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro | |||||||
3.20 | oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro | |||||||
3.33 | oltre 50000.00 euro |
Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (art.1, comma 2, L.R. 30 marzo 2022, n.7). Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. (art.1, comma 3, L.R. 30 marzo 2022, n.7)
Art. 50 del D.Lgs. 446/1997. Art. 6 del D.Lgs. 68/2011. L.R. 16 gennaio 2014, n. 4. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.99. Art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Art. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31. Art. 1 della L.R. 30 marzo 2022, n. 7.
Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 della L.R. 30 marzo 2022, n.7, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.'.
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