Data di pubblicazione: 20-MAR-25
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | fino a 28000.00 euro | |||||||
1.23 | oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro | |||||||
1.73 | oltre 50000.00 euro |
a) Ai contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro spetta una detrazione d'imposta di 430,50 euro. b) Per i redditi imponibili di importo superiore a 50.000,00 euro spetta un'ulteriore detrazione determinata dall'importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l'importo di 25.000,00 euro. L'importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro. c) Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 90.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 340,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
Art. 21/sexiesdecies, legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Le detrazioni sono cumulabili ma non generano credito d'imposta. Nella verifica della soglia di 90.000 euro va tenuto conto dei redditi di fabbricati assoggettati alla cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva sulle mance e dei redditi forfettari degli esercenti impresa, arti o professioni. La detrazione per carichi di famiglia si applica nei limiti reddituali stabiliti dall'art. 12 del DPR 917/1986 anche a figli a carico di eta' inferiore ai 21 e superiore a 30 anni.
Trovati 1 risultati