Ministero dell'Economia e delle Finanze
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Data di pubblicazione: 30-GEN-23
a) A tutti i contribuenti spetta una detrazione d'imposta di 430,50 euro. b) Per i redditi imponibili di importo superiore a 50.000,00 euro spetta un'ulteriore detrazione determinata dall'importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l'importo di 25.000,00 euro. L'importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro. c) Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
Art. 21/sexiesdecies, legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e art. 1, comma 2, legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15
Le detrazioni sono cumulabili ma in nessun caso possono generare credito d'imposta. Nella verifica della soglia per la detrazione figli a carico (70.000) si deve tener conto del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti nonche' dei redditi assoggettati al regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. La detrazione per carichi di famiglia si applica nel rispetto dei limiti reddituali stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 917/1986, anche ai figli a carico di eta' inferiore ai 21 anni.
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