Risultato interrogazione regione/provincia autonoma: REGIONE LAZIO codice regione 08

Data di pubblicazione: 09-MAG-22

La tabella riporta i dati dell'addizionale comunale all'Irpef per il comune selezionato
Aliquota Fascia di applicazione
1.73 fino a 15000.00 euro
3.33 oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro
3.33 oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro
3.33 oltre 50000.00 euro

Disposizioni particolari

Per l'anno d'imposta 2022 sono interessati al prelievo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,73% i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 35.000,00 euro. b) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art.12, comma 2, DPR 917/1986, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. c) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del DPR 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o piu' figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro. E' disposta, inoltre, per il 2022, una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano dell'esenzione dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), LR 17/2016.

Norme di riferimento

Art. 6, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004. Art. 2, L.R. 31 dicembre 2016 n. 17. Art. 1, commi 1 e 2 L.R. 29 marzo 2022, n. 7.

Note

Dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. 29 marzo 2022, n. 7, non puo', comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito di imposta.

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